L’originaria scadenza del 10- dicembre -2023 il primo obbligo poi la scadenza sara di 30 gg dalla loro costituzione, e stata rinviata, in seguito ad un ricorso da parte di Assofiduciaria.
COSA ERA PREVISTO DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE:
OBBLIGO SOLO SE LA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA SUPERA IL 25%
SCADE IL 11 DICEMBRE IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEL BENEFICIAL OWNER ALLA CCIAA QUI UNA BREVE BROCHURE CON LE RELATIVE INDICAZIONI CAMERALI
Il titolare effettivo è così individuato dall’art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007): “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”. I commi successivi dell’art. 20 forniscono i criteri da seguire per compiere questa individuazione. Lo stesso decreto (v. art. 21 commi 1 e 3) obbliga:
- le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese;
- le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia
a comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese affinché l’informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro.
Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”, d’ora in poi ‘Decreto’ – ha precisato, tra gli altri aspetti, quali dati devono essere comunicati e iscritti nelle due nuove sezioni del registro delle imprese. La prima (‘sezione autonoma’) è dedicata all’iscrizione della titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private, la seconda (‘sezione speciale’) è destinata sia all’iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini sia alla pubblicità della loro titolarità effettiva.
L’Italia ha in tal modo istituito il registro dei titolari effettivi, in attuazione delle Direttive nn. 849/2015 e 843/2018 dell’Unione Europea (cd. IV e V Direttiva Antiriciclaggio).
L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.
L’individuazione del titolare effettivo
Il Decreto richiama e in parte puntualizza i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.
NELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, il titolare effettivo è (in base all’art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto) “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”. L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:
(comma 2) : “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.
(comma 3): “Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante”.
(comma 5): “Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese.
MANDATO FIDUCIARIO
La comunicazione deve essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese in cui le stesse hanno sede la società partecipata da fiduciaria solo per i soci che possiedano più del 25% del capitale sociale.
E’ previsto l’inoltro di una pratica diversa per ogni mandato fiduciario stipulato dalla società fiduciaria.
TRUST
PER I TRUST E GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AI TRUST, l’art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all’articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio. Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “…relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.
Nel caso di tipo soggetto/istituto “Trust”, se il trust è costituito all’estero, la Camera destinataria deve essere quella di Roma (Camera di Compensazione); E’ obbligatorio comunicare il codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i, non solo in caso di cittadinanza italiana, ma anche in caso di cittadinanza estera ma con residenza in Italia;
Il dichiarante, in caso di trust, è il fiduciario. Questi deve opzionare nella piattaforma software di compilazione la voce ‘Altro previsto dalla vigente normativa’.
CONTRATTUALE
TVC – ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA’
CUMULATIVA
Si parla di comunicazione cumulativa, nelle persone giuridiche private : In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese.
Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa (4): se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti
COMUNICAZIONE
1- VARIAZIONI
2- PERIODICA : OGNI 12 MESI
Soggetti obbligati:
- dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.
La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese (unica eccezione, ai sensi dell’art.3, c.3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di ‘conferma’: le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio).
Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Lo stabilisce l’art. 3 comma 3 del Decreto: “Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”.
Quindi le società già ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all’ultima comunicazione presentata. L’adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.
In caso di mandato fiduciario la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.
La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo.
È invece dovuto il diritto di segreteria, stabilito dal DM 20 aprile 2023 pari ad € 30.
L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’art. 2630 c.c. (7), come da seguente prospetto. Le scadenze da considerare sono diverse, in funzione dell’atto/evento da cui si genera l’obbligo della comunicazione.
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza | minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00 | € 206,00 |
Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini | Importo sanzione | Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica) |
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza | minimo: € 34,33 massimo: € 344,00 | € 68,66 |
VARIAZIONI
Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa (a mero titolo esemplificativo si possono ricordare circostanze quali il subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%; oppure la nomina di un nuovo amministratore di persona giuridica privata; il cambiamento dei beneficiari del trust o dei soggetti che esercitano il controllo sul trust; ecc…) deve essere inviato un nuovo modello digitale TE all’ufficio del registro delle imprese competente.
PERICOLI PER BENEFICIARIO
In caso di presenza di pericoli per il beneficiario e possibile indicare il controinteressato all’accesso ai dati sulla titolarità effettiva, è necessario digitare il codice specifico sotto indicato, cui è abbinato il campo obbligatorio in cui compilare la motivazione per cui – in base all’art. 21 commi 2 lett. f) e 4 lett. d-bis) – l’accesso esporrebbe “…il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione” oppure se “il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età”.
Se viene opzionato il codice sotto indicato è necessario indicare anche, nell’apposito campo, l’indirizzo di posta elettronica certificata riferibile al titolare effettivo presso cui la Camera di Commercio deve inviare al controinteressato le istanze di accesso ricevute (v. art. 7 comma 3 del Decreto).
CONTROINTERESSATO – CODICE DA UTILIZZARE E DESCRIZIONE
CTR CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DEL CONTROINTERESSATO
CASI PARTICOLARI
Quote di partecipazione o azioni che formano oggetto di vincoli o di diritti reali parziali e comunicazione della titolarità effettiva Come è noto, le azioni/quote di partecipazione possono formare oggetto di diritti reali parziali (usufrutto, nuda proprietà, pegno) oppure di comproprietà; su di esse possono inoltre insistere dei vincoli (sequestro, pignoramento). Queste vicende devono essere valutate dagli amministratori e dagli altri soggetti tenuti a comunicare la titolarità effettiva della società/ente da essi rappresentata/o e/o amministrata/o. La tabella che segue, in assenza, al momento, di specifici indirizzi ministeriali, illustra sinteticamente quanto generalmente previsto dalla legge, fermo restando che il singolo caso potrebbe essere regolato diversamente dall’accordo tra le parti o dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
DIRITTO O VINCOLO
Il dichiarante, in caso di trust, è il fiduciario. Questi deve opzionare nella piattaforma software di compilazione la voce ‘Altro previsto dalla vigente normativa’.
USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA | All’usufruttuario, salva diversa convenzione con il nudo proprietario, spetta il diritto di voto e il diritto alla percezione degli utili e, pertanto, lo stesso sarà individuabile quale titolare effettivo. Tuttavia se in base agli accordi intervenuti tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, il diritto di voto spetta al primo, sia il nudo proprietario che l’usufruttuario sono individuabili come titolari effettivi se la partecipazione superi la soglia del 25% del capitale sociale. |
PEGNO | Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio (art. 2352 c.c.) salvo diverso accordo con il socio-debitore. Il creditore pignoratizio va quindi normalmente individuato come titolare effettivo. |
SEQUESTRO | Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quota di partecipazione spettano al custode (salvo diverso provvedimento del giudice). quest’ultimo è quindi individuabile quale titolare effettivo se la partecipazionesequestrata superi il 25% del capitale sociale. |
COMUNIONE | L’art. 1105 c.c. stabilisce che il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l’atto da compiere rientri nell’ordinaria amministrazione. Questi può quindi essere individuato quale ‘titolare effettivo’ se la partecipazione in comunione superi il 25% del capitale sociale. Se la partecipazione sociale che forma oggetto di in comunione è attribuibile in parti uguali ai comunisti, nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione. In questo caso, appare plausibile che l’amministratore possa dichiarare ‘titolare effettivo’ tutti i comproprietari, salvo che circostanze di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi. |
Se la partecipazione è sottoposta a pignoramento, l’indicazione fornita da vari Tribunali è che il titolare effettivo della stessa vada individuato nel socio-debitore esecutato (13).
Società con capitale frazionato
Tre criteri progressivi e il TRA
Da tutto quanto sopra descritto, emerge chiaramente che l’identificazione del titolare effettivo può avvenire secondo tre criteri progressivi e cioè:
- Il criterio dell’assetto proprietario – Innanzitutto è necessario l’individuazione di una o più persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale in modo diretto o indiretto. Se la percentuale superiore al 25% del capitale nella società cliente è controllata da un soggetto non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato, risalendo lungo la catena partecipativa, nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, detengono tali quote;
- Il criterio del controllo – Il secondo criterio interviene solo se dall’analisi dell’assetto proprietario non è possibile individuare il titolare effettivo, e in tal caso si individuerà la/e persona/e che ha/hanno il controllo attraverso il possesso della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o di un numero di voti o determinati vincoli contrattuali sufficienti a esercitare un’influenza dominante come per esempio nei casi di patto di sindacato ecc.
- Il criterio residuale – In base al quale, qualora l’applicazione dei criteri riguardanti l’assetto proprietario e il controllo non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo deve essere individuato nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Secondo le ultime previsioni normative, quindi, non sono più configurabili entità prive di titolare effettivo ad eccezione delle imprese individuali, dei liberi professionisti, delle eredità giacenti e procedure fallimentari.
ESEMPIO 4 soci C-D-E-F CON IL 25% DEL CAPITALE
In questo caso non si evidenzia alcuna titolarità formale di quote superiore al 25%. Se agli amministratori di Alfa spa risulta inoltre:
- che non vi sono interposizioni di persone tra i soci-persone fisiche tali da generare fenomeni rilevanti di proprietà indiretta;
- che nessuno dei soci persone-fisiche – ‘C’, ‘D’, ‘E’ e ‘F’ – controlla una delle due società-socie (e sia quindi titolare della ‘proprietà indiretta’ della corrispondente partecipazione);
Il titolare effettivo non può essere individuato mediante il ‘criterio della proprietà. Può tuttavia essere utilizzato il ‘criterio del controllo’. Esempio: i soci ‘C’, ‘D’, ‘E’ e ‘F’ si accordano nel senso di votare conformemente a ‘F’ nelle assemblee ordinarie. Quest’ultimo è il titolare effettivo da dichiarare agli uffici del registro delle imprese: ‘F’ dispone infatti della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria (nel modulo digitale TE il titolare effettivo ‘F’ va indicato, in questo caso, con codice TCM). Se solo ‘C’ e ‘D’ si accordano con ‘F’ nel senso appena ricordato, quest’ultimo disporrebbe del controllo del 45% dei voti: in questo caso potrebbe, di fatto, esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. Se ricorre questa ipotesi il titolare effettivo ‘F’ va indicato con codice TCE.
Infine, se il criterio del controllo non fosse sufficiente perché nessun socio di Alfa spa ha il controllo della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria o il controllo di un numero di voti sufficienti per esercitarvi un’influenza dominante – e non risulta che altri soggetti (persone fisiche) siano in grado di svolgere un’influenza dominante sulla società in seguito all’esistenza di particolari vincoli contrattuali 17– deve essere utilizzato il cd. ‘criterio residuale’. Il titolare effettivo di Alfa spa coincide, in questo caso, con “…la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società”. Quando viene utilizzato il criterio residuale il titolare effettivo si identifica in colui che esercita in concreto un potere gestorio generale ed il potere di vincolare all’esterno la società. Circostanze che devono essere accertate dall’amministratore: non vanno quindi necessariamente indicati oltre al rappresentante legale, tutti gli amministratori e tutti i dirigenti prescindendo dai poteri attribuiti. L’individuazione del/i titolare/i effettivo/i è invece compiuta, come prevede la norma, tenendo conto delle concrete caratteristiche organizzative della società. In questo caso al/ai titolare/i effettivo/i va abbinato il codice TRA. L’uso del cd. ‘criterio residuale’ obbliga a tenere traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo in base al ‘criterio della proprietà’ e al ‘criterio del controllo’ (v. art. 20 comma 6 decreto antiriciclaggio). Tali informazioni – assieme alla traccia delle verifiche compiute dagli amministratori per l’individuazione, in genere, della titolarità effettiva – possono essere richieste dagli uffici del registro delle imprese in caso di successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute.