Il mio avvocato mi ha detto che se devo fare delle transazioni con le banche, creare un Fondo Patrimoniale o un Trust per proteggere la casa, può compromettere la transazione con gli istituti di credito.
Per descrivere meglio i due istituti, e rispondere in fondo a questa domanda, leggete l’articolo.
In questo breve articolo verranno posti a confronto due istituti simili, poiché entrambi hanno la funzione di tutelare il patrimonio dei disponenti in virtù del vincolo destinatorio impresso sui beni, ma in realtà molto diversi tra loro.
Essi si prestano entrambi ad una programmazione di gestione dei beni, ma con i limiti e le caratteristiche loro proprie, che vengono sotto indicati.
ANALOGIE TRA FONDO PATRIMONIALE E TRUST
1) VINCOLO E SEGREGAZIONE
Entrambi gli istituti creano un vincolo funzionale sui beni in essi conferiti, destinandoli ad uno scopo preciso. Questo permette di separare e segregare detti beni dal restante patrimonio del disponente/conferente, limitando drasticamente le categorie di creditori che possono aggredire il patrimonio del debitore.
2) PROTEZIONE DAI CREDITORI
Nel fondo patrimoniale i beni sono destinati dai coniugi nell’esclusivo interesse del soddisfacimento delle esigenze della famiglia, al suo mantenimento e allo sviluppo della prole. Pertanto, solo coloro che vantano crediti verso i coniugi inerenti ai bisogni della famiglia possono rivalersi sui beni del fondo.
Nel trust i beni vengono destinati nell’esclusivo interesse dei beneficiari finali in attuazione del programma predisposto dal disponente e vengono sottratti a qualunque forma di azione giudiziale da parte di terzi, a meno che non si tratti di obbligazioni nate in attuazione delle disposizioni del trust.
3) NATURA GIURIDICA
Sia il fondo patrimoniale, sia il trust, sono atti di natura liberale. Significa che non vi è un corrispettivo per quanto conferito nel fondo.
DIFFERENZE TRA FONDO PATRIMONIALE E TRUST
1) COSTITUZIONE
Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, da uno di essi e anche da un terzo (in questo caso per atto tra vivi o per testamento) con l’accettazione da parte dei coniugi, quindi esige la presenza del matrimonio; Il trust viene creato per volontà di uno o più soggetti, persone fisiche, che dispongono in tutto o parte del proprio patrimonio (disponenti), anche per via testamentaria.
2) OGGETTO
Il fondo patrimoniale può contenere solo beni immobili, mobili registrati e titoli di credito nominativi; Il trust può contenere qualunque tipo di bene o diritto.
3) DURATA
Il fondo patrimoniale non ha una scadenza predeterminata e viene a cessare con lo scioglimento del matrimonio per qualunque causa, salvo vi siano figli minori e in tal caso prosegue fino al compimento della maggiore età dell’ultimo di essi.
Il trust cessa al verificarsi del termine finale di durata che viene stabilito dal disponente nell’atto istitutivo a meno che i beneficiari finali non decidano di farlo proseguire.
4) AMMINISTRAZIONE DEI BENI
Il fondo patrimoniale è amministrato dai coniugi, congiuntamente o separatamente a seconda del tipo di atto e non comporta nessuna modifica sulla proprietà originaria dei beni. In determinati casi, in presenza di figli minori, occorre l’autorizzazione del giudice;
Il trust viene gestito esclusivamente dal trustee, al quale vengono trasferiti in gestione, mentre la proprietà passa al Trust dove vengono conferiti i beni del disponente, anche se non si mescolano con il patrimonio personale del trustee e rimangono segregati fino all’attribuzione finale ai beneficiari cui effettivamente appartengono.
La gestione rispecchia il contenuto dell’atto istitutivo e le norme della legge regolatrice prescelta.
5) NATURA DELL’ISTITUTO
Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, che si aggiunge al regime di separazione o comunione tra i coniugi, per cui non può essere considerato soggetto autonomo di diritto.
Il trust viene considerato fiscalmente alla stregua di un ente avente soggettività giuridica e può essere commerciale o non commerciale a seconda dell’attività esercitata dal trustee che non ha nulla a che vedere con la tipologia di beni che compongono il fondo.
6) Regime fiscale e tassazione
Il fondo patrimoniale si crea apponendo sui beni un vincolo e, se non vi è nessun trasferimento di proprietà, è un’operazione sottoposta ad imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 €; qualora il vincolo riguardi immobili, saranno altresì dovute imposta di bollo, imposta e tassa ipotecaria in misura fissa.
Nel caso in cui il bene venga trasferito per via testamentaria da un terzo o conferito da un terzo, si applica l’imposta di successione e donazione nei limiti in cui supera le franchigie di legge in relazione al rapporto di parentela tra terzo e ciascuno dei coniugi. In questo caso saranno altresì dovute le imposte ipotecarie e catastalirispettivamente in misura del 2% e 1%.
Seguendo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate la disposizione di beni in trust (che giuridicamente e fiscalmente equivale ad una donazione indiretta) sconta la relativa imposta.
Tuttavia, in virtù delle franchigie elevate (1 milione per donazioni in linea retta padre-figlio o nonno-nipote o tra coniugi) spesso tali trasferimenti avvengono in esenzione da imposta di donazione, e scontano le imposte ipocatastali o di registro in misura proporzionale (a seconda del tipo di bene conferito).
Tuttavia per costante giurisprudenza di Cassazione, gli atti dispositivi del fondo in trust effettuati da parte del disponente nei confronti del trustee sono caratterizzate dalla provvisorietà, in quanto attribuzioni funzionali allo svolgimento del programma contenuto nell’atto istitutivo e a vantaggio dei beneficiari indicati che sono i veri proprietari del fondo.
La tassazione definitiva si avrà nei confronti di costoro nel momento in cui il trust cesserà e il trustee attribuirà a ciascuno di essi quanto previsto.
Pertanto, dice la Cassazione, detti trasferimenti sono esenti da imposta di donazione e pagano l’imposta di registro e le ipocatstali in misura fissa con riferimento a ciascun conferimento.
7) LE BANCHE. Come vedono i due atti segregativi le banche.
In generale la modifica della patrimoniali del soggetto conferente i beni, in entrambi casi, riduce i beni aggregabili dai creditori, e se l’atto viene fatto in un periodo non sospetto ( momento di crisi, o default, o di razionamento di garanzie fideiussori), non genera alcun conflitto con gli istituti di credito. Diverso il caso in cui l’atto Viene effettuato in un momento critico passibile di revocatoria ordinaria o fallimentare, in tal caso, l’atto può essere annullato anche i breve tempo, su richiesta da parte del creditore al tribunale ( sei mesi). Nessun ostacolo invece e se il conferente non ha debiti scaduti o in contezioso al momento della creazione.
8) AGGRESSIONE
Con il Fondo Patrimoniale il credito potrebbe decidere comunque di aggredire i beni ( immobili ad esempio) iscrivere ipoteca, ed attendere il momento in cui il Fondo Patrimoniale cessa per poter agire per il recupero dei suoi crediti ( quando resta solo un famigliare senza figli minorenni). Il TRUST invece non può essere aggredito dai creditori particolari del disponente che in genere non è nemmeno il beneficiario, o e solo uno dei beneficiari del trust. Quindi da questo punto di vista segregare in un Trust o in una società Immobiliare con le quote in Trust ha sicuramente maggiori vantaggi per la protezione degli asse immobiliari.
9) TRASPARENZA DEL TRUST E DEL FONDO PATRIMONIALE
In generale la trasparenza , ovvero l’indicazione della proprieta di un bene, sia esso quota di partecipazione o immobile, e pubblica, salvo solo il caso in cui la quota di partecipazione sia inferiore al 25%. Per tale motivo è possibile mantenere l’opacità di un trust con quote frazionate sotto il 25%, ed in tal caso il soggetto che dispone del controllo del trust , il trustee è il beneficiario da comunicare in CCIAA come soggetto che dispone in qualità di amministratore ( non proprietario) del patrimonio in trust.
Giorgio dr. Balduzzi – 3924619016